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LEGGE 24 dicembre 1928, n. 3193

Proroga di termini e nuove disposizioni in favore di danneggiati da terremoti. (028U3193)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/02/1929 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  3-2-1929 al: 15-12-2009
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Art. 1



La facoltà accordata al Governo con l'art. 2 (disposizioni preliminari) del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, già prorogata fino al 31 dicembre 1928 con l'art. 1 del R. decreto-legge 9 marzo 1924, n. 494, è prorogata sino al 31 dicembre 1933.