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LEGGE 24 dicembre 1928, n. 3134

Provvedimenti per la bonifica integrale. (028U3134)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/01/1929 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 30-1-1929
al: 6-9-1930
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  A decorrere dall'esercizio  1929-30  e  fino  a  tutto  l'esercizio
1933-34, il limite di impegno per  le  annualita'  di  pagamento  del
contributo dello Stato per opere di irrigazione, nonche' per opere di
bonifica idraulica da eseguirsi in  concessione,  comprese  anche  le
opere di sistemazione montana che interessano i relativi comprensori,
e' fissato in lire 30 milioni per l'esercizio 1929-30, 40 milioni per
l'esercizio 1930-31, 50 milioni per l'esercizio 1931-32,  65  milioni
per  l'esercizio  1932-33,  e  65  milioni  per  l'esercizio  1933-34
indipendentemente dal limite di impegno che, con le leggi annuali  di
bilancio,  sara'  stabilito  per   altre   opere   straordinarie   in
concessione, a norma dell'art. 3 del R. decreto 6  ottobre  1927,  n.
1827. 
 
  Nel caso di concessione di opere  di  trasformazione  fondiaria  di
pubblico interesse, gravera' sul limite anzidetto ogni  eccedenza  di
spesa sull'assegnazione annua, speciale alle varie categorie di opere
incluse  nel  piano  di   trasformazione,   nonche'   il   contributo
governativo supplementare che dovesse eventualmente corrispondersi al
concessionario sul bilancio dei lavori pubblici. 
 
  Sono eliminate le speciali autorizzazioni di  spesa  per  opere  di
rimboschimento, correzioni di corsi di acqua, bonifica e  irrigazione
nel Regno, mantenute in vigore col decreto-legge 6 ottobre  1927,  n.
2127.