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REGIO DECRETO 15 novembre 1928, n. 2606

Modifiche allo statuto della libera Università di Ferrara. (028U2606)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/12/1928 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  19-12-1928 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il Nostro decreto 13 ottobre 1927, n. 2255, col quale è stato approvato lo statuto della libera Università di Ferrara;
Vedute le proposte di modificazioni allo statuto stesso, avanzate dalle autorità accademiche di detta Università;
Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Sono approvate le seguenti varianti allo statuto della libera Università di Ferrara, approvato col Nostro decreto 13 ottobre 1927, n. 2255:

Art. 15. - Si sostituisca il primo comma col seguente:

«La Facoltà di Giurisprudenza ha per fine di promuovere lo studio ed il progresso delle scienze giuridiche e sociali e di preparare all'esercizio degli uffici e delle professioni che a queste si riferiscono. Essa conferisce la laurea in Giurisprudenza e la laurea in Scienze sociali e sindacali».

Art. 20. - Si sostituisca col seguente:

«Gli insegnamenti costitutivi della Facoltà di Giurisprudenza sono i seguenti:

1. Introduzione allo studio delle scienze giuridiche, e istituzioni di Diritto civile (annuale).

2. Istituzioni di diritto romano (annuale).

3. Diritto civile (biennale).

4. Diritto romano (biennale).

5. Diritto pubblico romano (annuale).

6. Diritto ecclesiastico (annuale).

7. Diritto e procedura penale (triennale).

8. Diritto commerciale (annuale).

9. Diritto costituzionale (annuale).

10. Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione (biennale).

11. Diritto finanziario e scienza delle finanze (annuale).

12. Diritto internazionale (annuale).

13. Procedura civile e ordinamento giudiziario (annuale).

14. Storia del diritto romano (annuale).

15. Storia del diritto italiano (biennale).

16. Storia politica moderna.

17. Storia delle dottrine e delle istituzioni economiche e finanziarie (annuale).

18. Filosofia del diritto (annuale).

19. Economia politica (annuale).

20. Statistica (annuale).

21. Demografia (annuale).

22. Medicina legale (annuale).

23. Legislazione del lavoro e dell'assistenza e previdenza sociale (biennale).

24. Diritto industriale (annuale).

25. Diritto agrario (annuale).

26. Economia e statistica agraria (annuale).

27. Geografia politica ed economica (annuale).

28. Legislazione sindacale e corporativa (annuale).

29. Legislazione delle colonie e dell'emigrazione (annuale)».

Art. 21. - Si sostituisca col seguente:

«L'ordine degli studi proposto per la laurea in Giurisprudenza è il seguente:

1° Anno.

Statistica.

Storia del diritto romano.

Istituzioni di diritto civile.

Istituzioni di diritto romano.

Diritto costituzionale.

Economia politica.

2° Anno.

Diritto civile.

Diritto romano.

Diritto e procedura penale.

Diritto ecclesiastico.

Scienza delle finanze.

Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione.

Storia del diritto italiano.

3° Anno.

Diritto civile.

Diritto romano.

Diritto commerciale.

Diritto e procedura penale.

Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione.

Storia del diritto italiano.

Medicina legale.

4° Anno.

Procedura civile e ordinamento giudiziario.

Diritto e procedura penale.

Diritto internazionale.

Filosofia del diritto.

Una disciplina a scelta fra quelle indicate ai numeri 23, 24, 25 e 26 del precedente articolo 20.

Lo studente è libero peraltro di modificare il suindicato piano di studi, ma per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea dovrà avere seguito un numero di insegnamenti non inferiore a quello che risulta dal precedente comma e dovrà avere superato i relativi esami di profitto».

Di seguito al detto art. 21 si aggiunga il seguente:

«L'ordine degli studi per la laurea in scienze sociali e sindacali è il seguente:

1° Anno.

Statistica.

Istituzioni di diritto civile.

Istituzioni di diritto romano.

Diritto costituzionale.

Economia politica.

2° Anno.

Geografia politica ed economica.

Storia delle dottrine e delle istituzioni economiche e finanziarie.

Scienza delle finanze e diritto finanziario.

Demografia.

Legislazione del lavoro e dell'assistenza e previdenza sociale.

Storia del diritto italiano.

3° Anno.

Legislazione del lavoro e dell'assistenza e previdenza sociale.

Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione.

Diritto commerciale.

Diritto pubblico romano.

Diritto agrario.

4° Anno.

Diritto internazionale.

Diritto industriale.

Economia e statistica agraria.

Una disciplina a scelta fra quelle indicate ai numeri 16, 28 e 29 del precedente articolo 20.

Lo studente è libero peraltro di modificare il sopra indicato piano di studi, ma per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea dovrà avere seguito un numero di insegnamenti non inferiore a quello che risulta dal precedente comma e dovrà avere superati i relativi esami di profitto».

Art. 22. - Si sostituisca col seguente:

«Gli studenti non verranno ammessi a sostenere gli esami di diritto civile, di diritto commerciale, di diritto industriale, di diritto agrario, se non dopo avere superato l'esame di istituzioni di diritto civile, né a sostenere gli esami di diritto romano e storia del diritto italiano se non dopo avere superato gli esami di storia del diritto romano e di istituzioni di diritto romano, né a sostenere l'esame di diritto pubblico romano, se non dopo avere superato quello di istituzioni di diritto romano, né, infine, a sostenere l'esame di scienza delle finanze, se non dopo avere superato quello di economia politica».

Art. 23. - Si sostituisca il primo comma col seguente:

«Sono annessi alla Facoltà di Giurisprudenza un Istituto giuridico, un Istituto di politica sindacale e assistenza sociale, e un Gabinetto di Statistica, i quali sono ordinati come Seminari ai sensi dell'articolo 23 del regolamento generale universitario».