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REGIO DECRETO-LEGGE 4 ottobre 1928, n. 2307

Consorzio per sovvenzioni su valori industriali (Esercizio del credito navale). (028U2307)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/11/1928
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 13 dicembre 1928, n. 3040 (in G.U. 09/01/1929, n. 7).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 17-11-1928
al: 31-12-1993
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                            RE D'ITALIA. 
 
  Visto il decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1661; 
 
  Visto il R. decreto-legge 7 novembre 1920, n. 1687; 
 
  Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966; 
 
  Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1816; 
 
  Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817; 
 
  Ritenuta la  necessita'  urgente  ed  assoluta  di  armonizzare  le
disposizioni che regolano l'esercizio del credito navale da parte del
Consorzio  per  sovvenzioni  su   valori   industriali   con   quelle
recentemente emanate nei riguardi  dei  privilegi  e  delle  ipoteche
navali; 
 
  Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze e per l'economia
nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, istituto con R.
decreto del 20 dicembre 1914; n. 1375, autorizzato all'esercizio  del
credito navale con decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, n.  1661,
e con R. decreto-legge 7  novembre  1920,  n.  1687;  continuera'  ad
esercitare il credito navale, sette l'osservanza  delle  disposizioni
di cui agli articoli 2, 3 e 4 seguenti.