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REGIO DECRETO-LEGGE 21 giugno 1928, n. 1710

Modificazioni alle norme relative ai passaporti per l'estero. (028U1710)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/07/1928
Regio Decreto-Legge 24 dicembre 1928, n. 3479 (in G.U. 16/03/1929, n.64).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  28-7-1928 al: 21-12-2008
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il Nostro decreto 31 gennaio 1901, n. 36;
Visto il testo unico delle leggi sulle tasse per concessioni governative approvato con decreto 30 novembre 1923, n. 3279;
Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 29 dicembre 1926, numero 2191, che ha portato ritocchi alla tabella della tassa sulle concessioni governative;
Visto il testo unico delle leggi sull'emigrazione, approvato con Nostro decreto 12 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473;
Vista la tariffa consolare approvata con la legge 10 agosto 1890, n. 7086 (serie 3ª), e le modificazioni apportatevi posteriormente;
Riconosciuta l'urgente necessità di modificare le norme relative ai passaporti per l'estero;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto coi Ministri per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il libretto-passaporto è di modello unico per tutti i cittadini che per qualsivoglia ragione si rechino all'estero.