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LEGGE 14 giugno 1928, n. 1413

Proroga del termine fissato nell'art. 26 del R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2493, concernente il riordinamento del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dei servizi di polizia. (028U1413)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/07/1928 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  21-7-1928 al: 15-12-2009
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il termine stabilito dall'art. 26 del R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33 - convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2493 - per la revisione straordinaria dei precedenti di servizio e di condotta di tutti gli appartenenti al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, allo scopo di eliminare gli elementi inidonei, è prorogato di sei mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Volpi.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.