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REGIO DECRETO-LEGGE 5 giugno 1928, n. 1211

Variazioni di stanziamento nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa dei diversi Ministeri nonchè ai bilanci speciali, per l'esercizio finanziario 1927-28, e disposizioni varie di natura finanziaria. (028U1211)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/06/1928
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 20 dicembre 1928, n. 2848 (in G.U. 29/12/1928, n. 302).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 12-6-1928
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Viste le leggi 7 aprile 1927, nn. 451, 452,  453,  454  e  504;  19
maggio 1927, n. 774; 2 giugno 1927, n. 831; 9 giugno 1927,  nn.  857,
858 e 859, e 16 giugno 1927, nn. 942 e 943; 
 
  Visti i Regi decreti 18 giugno 1925, n. 1143; 26  luglio  1925,  n.
1237; 7 settembre 1926, n. 1506; 23 giugno 1927, n.  1148;  5  agosto
1927, n. 1414; 18 e 19 novembre 1925, nn. 1964 e  1977;  21  dicembre
1927, n. 2325; 
 
  Visto l'art, 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta  la  necessita',  urgente  ed  assoluta,   di   introdurre
variazioni nello stato di  previsione  dell'entrata  per  l'esercizio
finanziario in corso e agli stanziamenti inscritti,  per  l'esercizio
medesimo, negli stati di previsione della spesa  di  vari  Ministeri,
nonche' in alcuni bilanci relativi a gestioni speciali; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario
1927-28, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella A,
firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.