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REGIO DECRETO-LEGGE 22 gennaio 1928, n. 265

Quantitativo di zucchero proveniente dalle Colonie italiane da importarsi nel Regno a trattamento di favore. (028U0265)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/03/1928
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 22 novembre 1928, n. 3459 (in G.U. 06/03/1929, n. 55).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  16-3-1928 al: 23-11-1928
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1797, e successive modificazioni ed aggiunte;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di aumentare il contingente stabilito per lo zucchero di origine e provenienza dalle Colonie italiane da importare nel Regno col trattamento di favore;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'economia nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il quantitativo massimo di zucchero di origine e provenienza dalle Colonie italiane da importarsi nel Regno con l'esenzione dal dazio doganale stabilita dal R. decreto-legge 4 gennaio 1925, n. 515, è portato da 10,000 a 25,000 quintali annui.

Il rimborso della metà della sopratassa fabbricazione di cui al citato Regio decreto-legge resta peraltro limitato ai primi 10,000 quintali annui di zucchero coloniale importato in Italia.