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REGIO DECRETO 27 novembre 1927, n. 2622

Istituzione di tributi diretti in Cirenaica. (027U2622)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/1928 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  10-2-1928 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla Proposta del Nostro Ministro Segretario di Stata per le colonie, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
A decorrere dal 1° gennaio 1928 sono stabilite in Cirenaica le seguenti imposte dirette:
a) decima sul raccolto dei cereali prodotti nei fondi non appoderati;
b) imposta sul bestiame;

c)

imposta sui redditi mobiliari; d) imposta sui fabbricati.

Art. 1




La decima sui cereali prodotti nei fondi non appoderati è pagata in natura nella misura del decimo del raccolto della stagione. Ove sia pagata in denaro, è concesso un abbuono del 20 per cento sulla base del prezzo che hanno i cereali sul posto.