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LEGGE 22 dicembre 1927, n. 2537

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 187, concernente l'autorizzazione da concedersi agli Istituti di credito fondiario per emettere obbligazioni in valuta pregiata. (027U2537)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/01/1928 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 16-1-1928
al: 21-12-2008
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' convertito in legge il R. decreto-legge  13  febbraio  1927,  n.
187, concernente l'autorizzazione  da  concedersi  agli  Istituti  di
credito fondiario per emettere obbligazioni in valuta pregiata. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 22 dicembre 1927 - Anno VI 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                            Volpi - Belluzzo - Rocco. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco.