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REGIO DECRETO-LEGGE 20 novembre 1927, n. 2525

Modificazioni alle disposizioni in vigore sulla pesca. (027U2525)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/01/1928
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 6 dicembre 1928, n. 2940 (in G.U. 07/01/1929, n. 5).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 27-1-1928
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Viste le leggi 4 marzo 1877, n. 3706; 11 luglio 1904,  numero  378;
24 marzo 1921, n. 312; il decreto-legge Luogotenziale 29 aprile 1917,
n. 698, ed i Regi decreti-legge 21 ottobre 1923, n. 2726;  24  maggio
1925, n. 1140; 11 febbraio 1926, n. 219, e 20 agosto 1926, n. 1771; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta la necessita' urgente  ed  assoluta  di  apportare  alcune
modifiche alle disposizioni delle leggi e dei decreti-legge suddetti; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'economia  nazionale,  di  concerto  col  Capo  del  Governo,  Primo
Ministro, Segretario di Stato per l'interno, e con i Ministri per  le
comunicazioni, per i lavori pubblici, per la giustizia e  gli  affari
di culto, e per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. l. 
 
  Dopo il primo capoverso dell'art. 22 della legge 24 marzo 1921,  n.
312, sono aggiunti i seguenti commi: 
 
  « Si considerano  in  termine  le  domande  di  riconoscimento  del
possesso di diritti esclusivi di pesca su acque pubbliche iscritte in
elenchi approvati e pubblicati entro il periodo decorrente dalla data
di emanazione della legge  24  marzo  1921,  n.  312,  alla  data  di
emanazione del presente decreto, purche'  esse  siano  presentate  ai
prefetti entro sei mesi da quest'ultima data. 
 
  « Per la presentazione delle domande di riconoscimento del possesso
di diritti esclusivi di pesca  sulle  acque  che  saranno  dichiarate
pubbliche posteriormente alla emanazione  del  presente  decreto,  e'
concesso un termine perentorio, a pena  di  decadenza,  di  sei  mesi
dalla data di pubblicazione dei  rispettivi  elenchi  nella  Gazzetta
Ufficiale del Regno. 
 
  « Per la revisione dei  decreti  prefettizi,  che  potranno  essere
emanati in dipendenza delle disposizioni contenute nei due precedenti
commi, e' abolito il termine stabilito dall'articolo 22  della  legge
24 marzo 1921, n. 312, e successive modificazioni ». 
 
  Il 2° capoverso dell'art. 16 ed il 2° capoverso dell'art. 22  della
legge 24 marzo 1921, n. 312, sono completati come segue: 
 
  « A tale effetto,  gli  interessati  debbono  esibire  i  documenti
giustificativi entro il  termine  di  due  mesi  da  che  ne  abbiano
ricevuta richiesta. Trascorso inutilmente tale termine, la  revisione
ha parimenti luogo, sulla  base  dei  documenti  che  avranno  potuto
comunque essere raccolti dalla competente autorita' ». 
 
  Il 3° capoverso dell'art. 22 e' sostituito dal seguente: 
 
  Il riconoscimento sara' revocato  o  confermato,  e  la  estinzione
sara' dichiarata, sentito il Consiglio  di  Stato,  con  decreto  del
Ministro per l'economia nazionale, nel quale, in  caso  di  conferma,
dovra' essere determinato l'oggetto specifico di ogni diritto  ed  il
suo modo di esercizio, in conformita' ai titoli  di  acquisto  ed  al
possesso goduto nell'ultimo trentennio. Contro tale provvedimento  e'
ammesso soltanto reclamo in conformita' del disposto dell'art. 16 ». 
 
  All'art. 22 medesimo e' aggiunto il seguente comma: 
 
  « Le disposizioni circa i diritti esclusivi di  pesca  sulle  acque
pubbliche non si applicano ai diritti patrimoniali di pesca posseduti
dallo Stato. 
 
  « Il termine stabilito dagli articoli 16 e 22, per la revisione dei
decreti di riconoscimento  del  possesso  dei  diritti  esclusivi  di
pesca, e' prorogato al 30 giugno 1929 ». 
 
  Alla legge 24 marzo 1921, n. 312, e' aggiunto il seguente articolo: 
 
  « Art. 22-bis. - I proprietari di diritti esclusivi  di  pesca,  di
cui all'art. 22, decadono dal loro diritto per non uso, o per cattivo
uso, in relazione  ai  fini  delle  leggi  sulla  pesca,  durante  un
triennio consecutivo, o per abituale inosservanza delle  disposizioni
legislative e regolamentari attinenti alla pesca. 
 
  « Contro la dichiarazione di decadenza, da pronunziarsi con decreto
Ministeriale, e' ammesso soltanto il reclamo al  Tribunale  superiore
delle acque. 
 
  « Agli effetti del computo del triennio, sara' anche  tenuto  conto
del non uso, o del cattivo uso, iniziatisi prima della emanazione del
presente decreto ».