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REGIO DECRETO 13 ottobre 1927, n. 2232

Modificazioni allo statuto della Regia università di Cagliari. (027U2232)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/12/1927 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  27-12-1927 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III


PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE


RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 14 ottobre 1926, n. 2034, col quale venne approvato lo statuto della Regia università di Cagliari;

Vedute le proposte di modificazioni allo statuto fatte dalle autorità accademiche di detta Università;

Veduti gli articoli 1 e 80 del Nostro decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Cagliari, approvato col Nostro decreto 14 ottobre 1926, n. 2034, è modificato come segue:

All'art. 61 è sostituito il seguente:

«L'esame di diploma in farmacia si dà in due sedute, una alla fine del terzo ed una alla fine del quarto anno. Alla fine del terzo il candidato deve superare le seguenti prove:

un'analisi qualitativa, da eseguirsi nel laboratorio di chimica farmaceutica in presenza di due membri almeno della Commissione esaminatrice, alla quale il candidato rende conto con apposita relazione scritta;

riconoscimento analitico di due farmaci, da eseguirsi nel laboratorio di chimica farmaceutica sotto la sorveglianza di due membri della Commissione d'esame. I nomi dei due fare magi sono indicati dalla sorte;

una prova orale, nella quale il candidato è tenuto alla discussione ragionata delle prove suddette e a rispondere ai qualunque interrogazione sui soggetti più comuni e più importanti dell'analisi chimica. Il candidato non può essere ammesso alla prova orale se non abbia superato le due prove pratiche.

Alla fine del 4° anno il candidato deve superare le seguenti prove:

preparazione di un prodotto farmaceutico, da eseguirsi nel laboratorio di chimica farmaceutica sotto la sorveglianza di due membri della Commissione d'esame;

un esame pratico nel quale dimostrerà la sua conoscenza dei medicamenti, delle droghe e delle piante, e risponderà, sull'arte di ricettare, sulla farmacopea e sulla legislazione sanitaria, in quanto essa abbia attinenza con la farmacia».

All'art. 65 è sostituito il seguente:

«L'esame di laurea in chimica e farmacia si dà in due sedute, una alla fine del quarto ed una alla fine del quinte anno.

Alla fine del quarto anno lo studente deve:

1. Superare un esame pratico di analisi.

2. Presentare una dissertazione scritta, d'indole possibili mente sperimentale, sopra un argomento scelto liberamente dal candidato in chimica farmaceutica o in materie strettamente attinenti alla farmacia.

La tesi deve essere depositata nella segreteria universitaria almeno un mese prima della, data fissata dalla Scuola per gli esami di laurea.

3. Sostenere una discussione sulla tesi presentata e sui due argomenti orali di cui all'art. 15 del presente statuto.

Alla fine del quinto anno il candidato deve presentarsi ad un esame pratico secondo quanto è stabilito nell'art. 61, ultimi due commi, oltre una ricerca tossicologica».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 ottobre 1927 - Anno VI


VITTORIO EMANUELE.


Fedele.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 72. - Casati.