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REGIO DECRETO 29 settembre 1927, n. 2182

Rettifica dei contributi scolastici suppletivi dovuti dai comuni di Ragusa e di Ragusa Ibla in forza dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1° aprile 1925-31 marzo 1930. (027U2182)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/12/1927 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  22-12-1927 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vedute, il R. decreto 5 marzo 1923, che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni, ed il R. decreto 7 giugno 1923, che lo modifica;
Veduto il R. decreto 18 novembre 1926, n. 2445, col quale furono stabiliti i contributi scolastici dovuti dai Comuni delle provincie di Caltanissetta, Catania, Girgenti, Messina, Palermo, Siracusa e Trapani, in esecuzione dell'art. 19 del sopracitato R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1° aprile 1925-31 marzo 1930;
Veduti gli elenchi dei posti legalmente istituiti nei ruoli dei maestri elementari, elenchi compilati dal R. Provveditore agli studi di Palermo, in base alle scuole classificate esistenti, al 1° aprile 1925, nei Comuni suddetti;
Considerato che a carico dei comuni di Ragusa e Ragusa Ibla, della provincia di Siracusa, furono liquidati contributi diversi da quelli effettivamente dovuti;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Statti per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Sono rettificati in L. 15,200 ed in L. 7,600 i contributi annui che i comuni di Ragusa e Ragusa Ibla, della provincia di Siracusa, devono rispettivamente versare alla Regia tesoreria dello Stato, per il quinquennio 1° aprile 1925-31 marzo 1930, in esecuzione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.