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REGIO DECRETO-LEGGE 26 agosto 1927, n. 1774

Disciplinamento della costruzione, dell'impianto e del collocamento nel Regno di depositi e serbatoi di olii minerali e di apparecchi per la distribuzione automatica di benzina e di carburanti in genere. (027U1774)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/09/1927
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 1928, n. 2859 (in G.U. 02/01/1929, n. 1).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  30-9-1927 al: 1-1-1929
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta la urgenza e la necessità assoluta di disciplinare con unicità di criterio e di direttive l'approvvigionamento e la distribuzione degli olii minerali e dei loro derivati;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, e col Ministro per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Chiunque intenda di impiantare depositi o serbatoi di olii minerali o di lubrificanti, ovvero apparecchi di distribuzione automatica di benzina o di carburanti in genere, per il rifornimento stradale di autovetture, deve chiederne la concessione al Ministro per l'economia nazionale, anche se l'impianto intenda farsi in aree di privata proprietà.