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REGIO DECRETO-LEGGE 12 agosto 1927, n. 1773

Aggiunte alle disposizioni del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari. (027U1773)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/09/1927
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 24 dicembre 1928, n. 3144 (in G.U. 22/01/1929, n. 18).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  30-9-1927 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare aggiunte alle disposizioni del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto coi Ministri per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Al comma b) dell'art. 38 del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, numero 562, è sostituito il seguente:

« b) colorati con sostanze coloranti diverse da quelle del frutto col quale sono preparati. Tuttavia, per le conserve, le marmellate, le gelatine e gli sciroppi di fragole, di ciliegie, di amarene e di prugne, è consentito di ripristinare il colore perduto od alterato durante la lavorazione, mediante l'aggiunta di sostanze coloranti ritenute innocue a norma del R. decreto 30 ottobre 1924, n. 1238. I prodotti così ricolorati debbono essere messi in commercio con l'indicazione « colorato artificialmente con colori consentiti dalle disposizioni sanitarie », da farsi sui recipienti che li contengono ».

L'ultimo capoverso dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« Sono permesse la preparazione e la vendita di sciroppi non rispondenti alla definizione di cui al primo comma dell'art. 37, purché non contengano sostanze o colori nocivi e purché siano messi in commercio con l'indicazione di « sciroppi artificiali », da farsi sui recipienti che li contengono».