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REGIO DECRETO 5 agosto 1927, n. 1736

Disposizioni concernenti la Scuola storica nazionale. (027U1736)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/10/1927 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  12-10-1927 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduti i Nostri decreti 31 dicembre 1923, n. 3011, 16 luglio 1925, n. 1343, e 9 novembre 1925, n. 2157;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La Scuola storica nazionale è governata dalla Giunta dell'Istituto storico italiano. Vi è preposto un direttore, nominato dalla predetta Giunta tra i membri dell'Istituto; egli dura in ufficio un triennio e può essere confermato.