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REGIO DECRETO 14 luglio 1927, n. 1734

Modificazioni allo statuto della Università cattolica del Sacro Cuore di Milano. (027U1734)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/10/1927 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  12-10-1927 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 25 novembre 1926, n. 2413, col quale venne approvato il nuovo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano;

Vedute le proposte fatte dalle autorità accademiche di detta Università per alcune modificazioni da apportarsi allo statuto;

Veduti gli articoli 1 e 80 del Nostro decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

All'art. 3 dello statuto della Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con il R. decreto 25 novembre 1926, n. 2413, è sostituito il presente:

«Art. 3. - Salva la competenza delle altre autorità accademiche, al Consiglio di amministrazione spetta il governo dell'Università.
«Il Consiglio di amministrazione si compone:

a) del rettore, che ne è il presidente;

b) di un membro eletto dal Collegio generale dei professori tra i professori stabili;

c) di sei membri nominati dall'ente morale «Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori»;

d) di un rappresentante dell'Arcivescovo di Milano;

e) di un rappresentante del Governo scelto dal Ministro per la pubblica istruzione.

«Tutti durano in carica tre anni e possono essere confermati o rieletti.

«Il Consiglio di amministrazione nomina nel proprio seno una Giunta. Questa è composta dal rettore che la presiede e da quattro membri scelti in seno al Consiglio di amministrazione. I membri della Giunta durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

«Alla Giunta spetta:

a) di prendere, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti urgenti salvo ratifica da parte del Consiglio di amministrazione;

b) di assistere il rettore nell'amministrazione e nel governo dell'Università.

«Il rettore è nominato dal Consiglio di amministrazione tra i professori di ruolo.

«Il rettore, su parere conforme del Consiglio di amministrazione, può delegare le proprie funzioni attinenti alla vigilanza dei servizi amministrativi e contabili dell'Università a un membro del Consiglio di amministrazione e può delegare un professore di sua scelta per supplirlo, nei casi di impedimento o di assenza, nelle altre sue funzioni di rettore e disciplinari».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

Fedele.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1927 - Anno V

Atti del Governo, registro 264, foglio 176. - Sirovich.