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REGIO DECRETO 19 agosto 1927, n. 1711

Testo unificato contenente provvedimenti a favore degli agenti ex-combattenti delle Ferrovie dello Stato. (027U1711)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/10/1927 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/05/1958)
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Testo in vigore dal:  11-10-1927

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e relativi allegati;
Udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Per gli agenti di qualunque grado delle Ferrovie dello Stato chiamati o richiamati alle armi, od assimilati, durante la guerra 1915-1918, che abbiano fatto parte organicamente dell'esercito operante e quindi di comandi, reparti e servizi dipendenti dal Comando Supremo, esclusa l'organizzazione militare territoriale, o che si trovino nelle condizioni previste dall'ultimo comma dell'art. 6, saranno considerati quali titoli di merito negli avanzamenti l'aver prestato servizio in zona di operazione come militari, od assimilati, serbando buona condotta come richiesto all'art. 7, le ricompense al valor militare conseguite, le promozioni per merito di guerra, nonché in genere tutte le benemerenze acquisite durante il servizio militare in zona di operazione. La qualità e la durata del servizio sono valutate tenendo presenti i documenti compilati dall'autorità militare.

Per l'applicazione del comma precedente, è stabilità apposita puntazione di merito, da costituire titolo di preferenza per gli avanzamenti a termine dell'art. 58 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e per la precedenza nella iscrizione nel ruolo di anzianità, quando, a parità delle altre condizioni di cui all'art. 59 del citato regolamento, l'iscrizione stessa debba essere determinata solamente dalla età. Lo stesso criterio è osservato nello stabilire l'anzianità degli agenti del grado 10° ed inferiori, per i quali non vengono pubblicati i ruoli di anzianità.

Non sono da considerarsi alla stregua di quelli di cui al primo comma quegli agenti che, pur chiamati o richiamati alle armi, furono con modello 5, o comunque, lasciati a disposizione dell'Amministrazione ferroviaria, finchè sia perdurata di fatto tale dipendenza, salvo le eccezioni di cui all'ultimo comma dell'art. 6.

Per gli agenti chiamati o richiamati alle armi a cura della Regia marina valgono gli stessi criteri in quanto detti agenti abbiano fatto organicamente parte della Regia marina operante.