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REGIO DECRETO 16 giugno 1927, n. 1660

Contributi scolastici dovuti, pel quinquennio 1 gennaio 1924-31 dicembre 1928, dai Comuni delle provincie di Trieste, del Friuli, dell'Istria, di Fiume e di Zara, in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722. (027U1660)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/10/1927 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  15-10-1927 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il R. decreto 5 marzo 1923, che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni, ed i Regi decreti 7 giugno 1923 e 29 gennaio 1925, n. 142, che lo modificano;
Veduti gli elenchi dei posti legalmente istituiti nei ruoli dei maestri elementari, elenchi compilati dal Regio provveditore agli studi di Trieste;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È approvata la liquidazione del contributo che ciascun Comune delle provincie di Trieste, del Friuli, dell'Istria, di Fiume e di Zara deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, il cui ammontare rimane stabilito, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928, nella somma risultante dall'elenco annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

Fedele - Volpi.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1927 - Anno V

Atti del Governo, registro 264, foglio 102. - Sirovich.