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LEGGE 9 giugno 1927, n. 905

Vigilanza esterna degli stabilimenti carcerari da affidarsi agli agenti di custodia. (027U0905)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/07/1927 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  2-7-1927 al: 15-12-2009
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Art. 1




La vigilanza esterna degli stabilimenti carcerari è affidata al corpo degli agenti di custodia.