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REGIO DECRETO-LEGGE 17 marzo 1927, n. 383

Facoltà al Governo del Re di provvedere ad una revisione generale delle circoscrizioni comunali. (027U0383)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/03/1927
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 7 giugno 1928, n. 1382 (in G.U. 04/07/1928, n.154).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 31-3-1927
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta la necessita' e l'urgenza di conferire al Governo i poteri
necessari per una generale revisione della circoscrizione dei  Comuni
del  Regno,  al  fine  di  adeguarne  la  efficienza  alle  nuove  ed
accresciute esigenze della vita nazionale; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto e'  data
facolta' al Governo del Re di provvedere ad  una  revisione  generale
delle  circoscrizioni  comunali,  per  disporne  l'ampliamento  o  la
riunione, o comunque la modificazione,  anche  all'infuori  dei  casi
previsti dagli articoli 118, 119 e 120 del testo  unico  della  legge
comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915,  n.
148, nonche' dall'art. 8 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839,  e
senza l'osservanza della procedura ivi prescritta. 
 
  Con i relativi provvedimenti, da adottarsi per  decreto  Reale,  su
proposta del Ministro per l'interno, saranno stabilite  le  modalita'
per la loro attuazione, anche in deroga alle  norme  stabilite  dagli
articoli 47  e  48  del  regolamento  per  l'esecuzione  della  legge
comunale e provinciale, approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n.
297.