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REGIO DECRETO-LEGGE 20 febbraio 1927, n. 298

Riforma organica e riordinamento del personale stipendiato del Pio istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma. (027U0298)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/03/1927
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 29 dicembre 1927, n. 2793 (in G.U. 13/02/1928, n.36).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  17-3-1927 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di addivenire a modificazioni nell'ordinamento degli uffici e nel funzionamento dei servizi del Pio istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, ai fini di una più spedita azione degli uffici e di un più efficace rendimento dei servizi, per una più rapida e proficua attuazione del vasto e complesso programma di sistemazione dell'ordinamento ospitaliero della Capitale, che l'Amministrazione del Pio istituto deve realizzare;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Fino a sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il presidente del Pio istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma è autorizzato a provvedere, anche in deroga a qualsiasi disposizione di legge o di regolamento generale o speciale:

1° a modificare i regolamenti e le tabelle organiche del personale stipendiato di qualunque ufficio, grado e classe;

2° a dispensare dal servizio il personale stipendiato di qualunque ufficio, grado e classe;

3° ad effettuare il rimpiazzo dei posti vacanti entro i limiti dell'onere finanziario globale - complessivamente per stipendi, accessori e pensioni - risultante alla data di entrata in vigore del presente decreto.