stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 17 febbraio 1927, n. 262

Modificazioni al R. decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819, sulla costituzione delle Commissioni d'inchiesta per i naufragi e sinistri marittimi. (027U0262)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/03/1927
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 dicembre 1927, n. 2705 (in G.U. 31/01/1928, n.25).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  26-3-1927 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il Codice e il relativo regolamento per la marina mercantile del Regno e il Codice e relativo regolamento per la marina mercantile della Tripolitania e Cirenaica;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di procedere ad alcune modifiche delle disposizioni inerenti al funzionamento delle Commissioni di inchiesta per i naufragi e sinistri marittimi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di certo coi Ministri per le colonie, per la marina, per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Al comma 1° dell'art. 4 del R. decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819, è sostituito il seguente:

« Sono stabilite per la esecuzione delle inchieste, speciali commissioni composte nel modo seguente:

« 1° il capo della Direzione marittima, presidente;

« 2° un ufficiale di vascello o un capitano di lungo corso, che abbiano non meno di 10 anni di effettiva navigazione, membro;

« 3° un ufficiale del Genio navale o un ingegnere navale civile o, in mancanza, un macchinista navale in prima, membro;

« 4° un giudice del Tribunale, nella cui giurisdizione ha luogo la inchiesta, membro;

« 5° un capitano di lungo corso, membro ».