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REGIO DECRETO 13 febbraio 1927, n. 124

Applicazione dell'imposta sui celibi. (027U0124)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/03/1927 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  4-3-1927 al: 3-1-1929
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 2 del Nostro decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2132;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro e Ministro Segretario di Stato per l'interno, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Sono soggetti alla imposta istituita col R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2132, i celibi compresi tra i 25 ed i 65 anni compiuti, ad eccezione:

1° dei sacerdoti cattolici e dei religiosi che hanno pronunziato il voto di castità;

2° dei grandi invalidi di guerra;

3° degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa vincolati a ferme speciali delle forze armate dello Stato, per i quali il matrimonio sia subordinato a condizioni od a limitazioni;

4° di coloro ai quali l'art. 61 del Codice civile vieta di contrarre matrimonio;

5° degli stranieri ancorché residenti permanentemente in Italia.