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REGIO DECRETO 25 novembre 1926, n. 2404

Disposizioni concernenti il computo dei servizi prestati dal personale delle Università e degli Istituti superiori, agli effetti del trattamento di quiescenza. (026U2404)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/02/1927 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  23-2-1927 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Udito il Consiglio dei Ministri;

Su

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'art. 28 del testo unico sulle pensioni, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, è applicabile ai professori di ruolo delle Università e Istituti superiori di cui alla tabella B annessa al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, aventi diritto a trattamento di pensione a carico del bilancio generale dello Stato, a condizione che gli interessati, ove intendano conseguire il trattamento di quiescenza sulla totalità dei servizi, rimborsino allo Stato le rate di pensione eventualmente percepite per i servizi anteriori.

In caso contrario essi non avranno diritto alla valutazione dei servizi relativi alla già conseguita pensione ma conserveranno diritto alla medesima, quand'anche, in base ai servizi successivi, maturi in loro favore una nuova pensione.

Resta fermo il disposto dell'art. 70 del testo unico citato per il caso che il servizio anteriore abbia dato luogo a semplice indennità.