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REGIO DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1926, n. 2352

Costituzione della « Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia » ed approvazione dello statuto relativo. (026U2352)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/02/1927
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 12 febbraio 1928, n. 261 (in G.U. 01/03/1928, n. 51).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal: 11-2-1927
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta l'urgente necessita' di riunire in un sol fascio le  forze
degli ufficiali in congedo d'Italia; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la  marina  e
per l'aeronautica, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le
finanze, per l'interno e per l'economia nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' costituita la « Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia »
per provvedere con efficace concorso agli scopi che lo Stato  intende
perseguire nel campo della preparazione spirituale  e  tecnica  degli
ufficiali in congedo delle forze armate. 
 
  L'ente sara' disciplinato con apposito statuto che  sara'  firmato,
d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la  marina  e
per l'aeronautica, e dal Ministro Segretario di Stato per le finanze.