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REGIO DECRETO-LEGGE 5 dicembre 1926, n. 2051

Modificazioni alla legge 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro. (026U2051)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/12/1926
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 14 aprile 1927, n. 532 (in G.U. 26/04/1927, n. 96).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  28-12-1926 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sugli infortuni degli operai sul lavoro e le successive modificazioni;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare un nuovo ordinamento agli enti preposti alla assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Agli articoli 18, 19 e 20 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sono sostituiti i seguenti:

«Art. 18. - Gli operai addetti a lavori, imprese o stabilimenti condotti direttamente dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni, dalle Istituzioni pubbliche di beneficenza o da altri enti pubblici, o comunque da essi direttamente dipendenti, devono essere assicurati presso la Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro, con le norme stabilite dal regolamento e con le altre eventualmente disposte da leggi e da decreti speciali. Sono, però, esclusi dall'obbligo dell'assicurazione presso la Cassa nazionale predetta gli operai dipendenti dalle aziende autonome del Ministero delle comunicazioni e i condannati addetti al lavoro negli stabilimenti o lavori condotti direttamente dallo Stato.

«Parimenti devono essere assicurati presso la Cassa nazionale predetta gli operai addetti ai lavori di cui al terzo comma dell'arti 7, quando non ricorra l'applicazione degli articoli 26, 27 e 28».

«Art. 19. - All'assicurazione di tutti gli altri operai non contemplati nell'articolo precedente deve provvedersi, quando non ricorra l'applicazione degli articoli 26, 27 e 28, solamente a mezzo della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro o dei Sindacati di assicurazione mutua formati dalle persone o enti ai quali spetta l'obbligo dell'assicurazione e regolati da statuti approvati dal Ministero dell'economia nazionale.

«I Sindacati per costituirsi devono comprendere almeno quattromila operai e avere versata in titoli emessi o garantiti dallo Stato nella Cassa dei depositi e prestiti una cauzione ragguagliata alla somma di L. 25 per ogni operaio assicurato, fino ad un massimo di L.
1,000,000.

«All'atto della costituzione pel primo anno in via provvisionale gli industriali consociati devono versare anticipatamente nella cassa del Sindacato, in conto delle contribuzioni annue che saranno loro assegnate, una somma eguale alla metà dei premi che sarebbero richiesti dalla Cassa nazionale per assicurare ai loro operai le indennità previste dalla legge.

«Nel caso che la somma così anticipata superi l'importo totale delle indennità liquidate nell'anno e definitivamente accertate, l'eccedenza sarà rimborsala agli industriali consociati.

«Negli anni successivi ed all'inizio di ogni anno gli industriali consociati verseranno un premio annuale nella misura che verrà determinata in base alle indennità liquidate nell'anno precedente.
«Gli industriali o imprenditori, riuniti in Sindacato, rispondono in solido della esecuzione di tutti gli obblighi stabiliti dalla presente legge, ed i contributi di assicurazione dovuti dagli associati al Sindacato si esigono con le norme prescritte e con i privilegi stabiliti per la esazione delle imposte dirette. I ricorsi contro la formazione dei ruoli di esazione non ne sospendono la esecuzione, e sugli stessi decide in prima istanza il circolo di ispezione del lavoro competente per territorio ed in seconda istanza il Ministero dell'economia nazionale.

«Le norme per l'aumento, lo svincolo, la reintegrazione della cauzione dei Sindacati saranno determinate nel regolamento di cui all'art. 39:

«Le disposizioni dell'art. 9 del R. decreto-legge 16 maggio1926, n. 853, sono applicabili, per le operazioni da questa legge contemplate, anche ai Sindacati di assicurazione mutua».

«Art. 20. - I Sindacati di assicurazione mutua possono, per la migliore applicazione della legge, riunirsi in un consorzio, i fini e l'ordinamento del quale saranno stabiliti in uno statuto da approvarsi con Regio decreto, promosso dal Ministro per l'economia nazionale.

«I Sindacati predetti possono usare, verso rimborso delle spese, dei servizi della Cassa nazionale per l'assistenza sanitaria, per la fornitura di protesi e per la rieducazione professionale a favore dei propri infortunati».