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REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1926, n. 1933

Disposizioni concernenti l'istruzione superiore. (026U1933)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/11/1926
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 9 giugno 1927, n. 1084 (in G.U. 08/07/1927, n. 156).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
Testo in vigore dal:  24-11-1926 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e le sue successive modificazioni;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di assicurare per l'anno scolastico corrente il pieno e regolare funzionamento dell'Università e degli Istituti superiori;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto e per l'economia nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




L'art. 10 del R. decreto 30 settembre 1923, n.2102, è sostituito dal seguente:

«Il Consiglio di amministrazione è così composto;

a) del rettore o direttore che lo presiede;

b) di due membri designati collegialmente dai presidi delle Facoltà e dai direttori delle Scuole che costituiscono l'Università o l'Istituto tra i professori che appartengono all'Università o all'Istituto;

c) di due rappresentanti del Governo: l'uno è l'intendente di finanza della Provincia, l'altro è scelto dal Ministro fra persone di riconosciuta competenza amministrativa e che non rivestano uffici presso le Università e gli Istituti superiori. L'intendente di finanza ha l'obbligo d'intervenire personalmente alle adunanze del Consiglio. In caso di vacanza dell'ufficio interverrà il vice-intendente.

Gli enti e i privati, che concorrano al mantenimento delle Università o degli Istituti superiori con contributo annuo non inferiore a un decimo del contributo corrisposto dallo Stato, hanno diritto di designare collegialmente propri rappresentanti in seno al Consiglio. Per ogni tre contribuenti è designato un rappresentante.
Se i contribuenti sono meno di tre, essi possono ugualmente nominare un rappresentante.

«Il numero dei membri indicati alla lettera b) è aumentato di tanti componenti quanti vengono a superare nella categoria di cui al comma precedente il numero di tre.

«I componenti del Consiglio di amministrazione designati dai presidi e direttori delle Facoltà o Scuole che compongono le Università o Istituti e quello scelto dal Ministro durano in ufficio un biennio e possono essere confermati. Quest'ultimo, ove senza giustificati motivi non intervenga a tre adunanze consecutive, decade dall'ufficio e viene sostituito.

«II Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Ministro».