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REGIO DECRETO-LEGGE 14 novembre 1926, n. 1923

Unificazione delle disposizioni legislative in materia di divieti di importazione ed esportazione. (026U1923)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/11/1926
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 7 luglio 1927, n. 1495 (in G.U. 27/08/1927, n. 198).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1999)
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  • Articoli
  • Imposizione dei divieti, loro attuazione e facoltà di derogazione.
    Capo I.
    Norme generali.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Importazione mediante pacchi postali di merci soggette a divieti.
  • 5
  • orig.
  • Cabotaggio, circolazione, imbarco per provviste di bordo e temporanea esportazione di merci di vietata esportazione.
  • 6
  • 7
  • 8
  • orig.
  • Spedizioni per le Colonie italiane.
  • 9
  • Transito, trasbordo, deposito in magazzini doganali e riesportazione.
  • 10
  • Infrazioni e pene.
    Capo I.
    Infrazioni ai divieti di importazione e di esportazione.
  • 11
  • orig.
  • Divieto di cessione dei permessi di esportazione e di importazione.
  • 12
  • 13
  • Disposizioni finali.
  • 14
  • 15
Testo in vigore dal: 23-11-1926
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto-legge 28 agosto 1924, n.  1320,  convertito  in
legge 11 febbraio 1926, n. 298, e quello 6 agosto 1926, n. 1481; 
 
  Visto il R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1462, convertito in
legge 11 febbraio 1926, n. 298, e le successive  modificazioni  delle
tabelle  delle  merci  colpite  da  divieto  di  importazione  e   di
esportazione ad esso allegate; 
 
  Visti i Regi decreti 6 agosto 1914, n. 790, e 13 novembre 1914,  n.
1232, convertiti in legge 17 febbraio 1918, n. 242; 
 
  Visti i  decreti  Luogotenenziali  7  dicembre  1916,  n.  1727;  9
settembre 1917, n. 1505; 26 gennaio 1919, n. 132; il  R.  decreto  24
luglio 1919, n. 1296; i Regi decreti 4 maggio 1920, nn.  565  e  587,
convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta  la  necessita'  urgente  ed  assoluta  di   unificare   e
coordinare, nonche'  di  integrare  le  disposizioni  legislative  in
materia dei divieti di importazione e di  esportazione  di  carattere
economico; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze,
di concerto con quelli per l'economia nazionale e per la giustizia  e
gli affari di culto; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  E' vietata l'importazione e la esportazione  delle  merci  indicate
nelle annesse tabelle A e B,  con  le  limitazioni  risultanti  dalle
tabelle medesime, vistate, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente. 
 
  Nulla e' innovato per quanto riguarda i divieti derivanti da  leggi
speciali.