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REGIO DECRETO-LEGGE 6 novembre 1926, n. 1830

Norme regolamentari per la tutela del risparmio. (026U1830)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/12/1926
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 23 giugno 1927, n. 1108 (in G.U. 09/07/1927, n. 157).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 17-12-1926
al: 14-3-1938
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511; 
 
  Ritenuta l'urgente necessita' di  emanare  il  regolamento  di  cui
all'art. 6 del decreto-legge predetto; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per  l'economia
nazionale e col Ministro Segretario di Stato per la giustizia  e  gli
affari di culto; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le disposizioni del R. decreto-legge 7 settembre 1926, numero 1511,
e quelle del presente regolamento si applicano alle societa', enti  e
ditte bancarie indicate nel decreto  stesso,  qui  designate  con  la
denominazione generica di «aziende di credito», in quanto le  aziende
stesse raccolgano depositi. 
 
  Le predette  disposizioni  non  si  applicano  nei  riguardi  delle
aziende industriali e commerciali, le quali  accettino  in  deposito,
per funzione accessoria della loro attivita', somme di spettanza  dei
loro  amministratori  o  del  dipendente  personale  impiegatizio  ed
operaio o ricevano, eventualmente, depositi  in  conto  corrente  per
conto di terzi.