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REGIO DECRETO-LEGGE 13 agosto 1926, n. 1490

Stanziamento di fondi per l'organizzazione tecnica produttiva commerciale e creditizia delle piccole industrie. (026U1490)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/09/1926
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 dicembre 1927, n. 2545 (in G.U. 17/01/1928, n. 13).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  23-9-1926 al: 21-12-2008
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 maggio 1919, numero 1009, convertito in legge il 19 maggio 1922 col n. 727, che stabilisce provvedimenti in favore delle piccole industrie;
Visto il R. decreto 14 maggio 1925, n. 830, che approva le norme per l'applicazione della legge 19 maggio 1922, n. 727;
Visto il R. decreto 8 ottobre 1925 che istituisce l'Ente nazionale per le piccole industrie;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere all'assegnazione dei fondi occorrenti per il funzionamento dell'Ente anzidetto ed a regolare le modalità della partecipazione dello Stato all'azione che l'Ente medesimo dovrà svolgere;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1926-27 e seguenti, verrà iscritto uno stanziamento di L. 2,200,000 quale contributo dello Stato al funzionamento dell'Ente nazionale per le piccole industrie istituito con Regio decreto 8 ottobre 1925 a termini dell'art. 10 del R. decreto 14 maggio 1925, n. 830.

Tale contributo sarà corrisposto in rate semestrali.