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REGIO DECRETO-LEGGE 16 agosto 1926, n. 1387

Divieto di assunzione di nuovo personale nell'Amministrazione dello Stato e norme per il riordinamento dei servizi. (026U1387)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/09/1926
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 14 aprile 1927, n. 605 (in G.U. 04/05/1927, n. 103).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 4-9-1926
al: 7-9-1929
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta  la  necessita'   assoluta   e   l'urgenza   di   adottare
provvedimenti per limitare il personale in servizio dello Stato; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo Primo  Ministro  Segretario  di
Stato e del Ministro Segretario di Stato per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Per il periodo di un triennio, a decorrere dal 20 agosto  1926,  e'
fatto divieto  alle  Amministrazioni  dello  Stato,  comprese  quelle
aventi ordinamenti autonomi: 
 
    a) di procedere a nuove nomine di personale di ruolo; 
 
    b) di assumere personale non di ruolo comunque denominato.