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REGIO DECRETO-LEGGE 1 luglio 1926, n. 1297

Uso della qualifica di «mutua» e di «popolare» da parte degli istituti di credito. (026U1297)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1926
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 14 aprile 1927, n. 531 (in G.U. 26/04/1927, n. 96).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 1-7-1926
al: 31-12-1993
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto il R. decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2413, che disciplina
l'apertura delle filiali delle  Casse  di  risparmio  e  l'uso  della
qualifica di «popolare» da parte degli istituti di credito; 
 
  Veduti i Regi decreti-legge 30 dicembre 1923, n. 3131, e 22  giugno
1924, n. 988; 11 dicembre 1924, n. 2417, e 8 luglio  1925,  n.  1230,
che modificano il R. decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2413; 
 
  Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facolta'  del  potere
esecutivo di emanare norme giuridiche; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'economia nazionale di concerto col Ministro per la giustizia e  gli
affari di culto; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Alle societa' di credito che si costituiscano in forma  diversa  da
quella prevista dalle disposizioni del libro I,  titolo  IX,  sezione
VII del vigente Codice di commercio  e'  fatto  divieto  di  assumere
nella loro denominazione la qualifica di «mutua» o di «popolare». 
 
  Lo stesso divieto e' fatto alle  societa'  di  credito  attualmente
costituite in  base  alle  sopracitate  disposizioni  del  Codice  di
commercio, quando deliberino di trasformarsi in societa' anonima.