stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 24 maggio 1926, n. 1113

Disposizioni concernenti il Regio istituto italiano di archeologia e storia dell'arte, in Roma. (026U1113)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/07/1926 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  21-7-1926 al: 26-8-1928
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Udita la speciale Commissione di cui all'art. 4 del Regio decreto predetto;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Il Regio istituto italiano di archeologia e storia dell'arte, regolato dalla legge 15 gennaio 1922, n. 10, e dal R. decreto 10 novembre 1924, n. 2359, ha per fine di promuovere e coordinare gli studi di archeologia e storia dell'arte medioevale e moderna e di incoraggiare, secondare e addestrare coloro che intendano dedicarsi alla ricerca e alla tutela dei monumenti e degli oggetti d'antichità e d'arte.

Per raggiungere i suoi scopi l'Istituto raccoglie, conserva e distribuisce i mezzi grafici e bibliografici per gli studi anzidetti, si vale dell'insegnamento, nonché di comunicazioni e conferenze su temi di singolare importanza, studia e propone, anche mediante ricognizioni topografiche e saggi sul terreno ricerche in Italia ed all'estero, fa e sovviene pubblicazioni periodiche ed occasionali.

Esso ha sede in Roma nel palazzo di Venezia.