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REGIO DECRETO 3 giugno 1926, n. 941

Indennità al personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero. (026U0941)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1926 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/07/2006)
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Testo in vigore dal: 1-3-2006
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Ritenuta la necessita' di disciplinare il trattamento economico del
personale in missione all'estero; 
 
  Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Udito il Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo Primo  Ministro  Segretario  di
Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari  esteri,  per  la
guerra, per la marina e per  l'aeronautica  e  del  Ministro  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
    a) Ai personali civili  e  militari  dello  Stato,  destinati  in
missione  all'estero,  sono  corrisposte   le   seguenti   indennita'
giornaliere, coll'aumento del relativo aggio sull'oro: 
 
    Caporali, soldati e gradi equiparati . . . . . L. 12 
 
    Sottufficiali (esclusi i marescialli), e 
  gradi equiparati . . . . . . . . . . . . . . . . » 20 
 
    Marescialli dei tre gradi, maestri 
  d'arme e capi maniscalchi delle 
  tre classi, e gradi equiparati . . . . . . . . . » 25 
 
    Personale subalterno civile ed equiparato . . .» 25 
 
    Personale dal 13° al 10° grado . . . . . . . . » 30 
 
    Personale del 9° grado . . . . . . . . . . . . » 35 
 
    Personale dell'8° e 7° grado . . . . . . . . . » 40 
 
    Personale del 6° e 5° grado . . . . . . . . . » 45 
 
    Personale del 4° grado . . . . . . . . . . . . » 50 
 
    Personale del 3° e 2° grado . . . . . . . . . » 60 
 
    Personale del 1° grado . . . . . . . . . . . . » 70 
 
  Le indennita' di cui sopra valgono anche per il  personale  non  di
ruolo, che a tale effetto e' parificato ai  gradi  del  personale  di
ruolo, cui sia assegnato uno stipendio e un supplemento  di  servizio
attivo non inferiori, nel complesso, all'importo  della  retribuzione
di cui il detto personale non  di  ruolo  e'  provvisto,  escluse  le
indennita' temporanee mensili (caro-viveri) anche se conglobate nella
retribuzione medesima. 
 
  In ogni caso la indennita', di cui al precedente  comma,  non  puo'
essere inferiore a quella assegnata al personale di ruolo  dei  gradi
dal 13° al 10°, ovvero  al  personale  subalterno,  a  seconda  delle
funzioni disimpegnate. 
 
    b) Nei paesi la cui valuta legale sia quotata sopra o  alla  pari
con l'oro, ovvero non perda rispetto all'oro piu' del  2  per  cento,
nonche' nelle regioni della Cina, le diarie suddette  sono  aumentate
come segue: 
 
    per i gradi dal 1° all'8° incluso, L. 18 giornaliere oro; 
 
    per i gradi dal 9° al 13° incluso, L. 13 giornaliere oro; 
 
    pei marescialli e personale subalterno, L. 10 giornaliere oro; 
 
    gradi inferiori, L. 6 giornaliere oro. 
 
  Tale aumento non si applica per il soggiorno  in  Albania  e  negli
Stati che non hanno sistema monetario proprio; e qualora in  essi  si
faccia prevalentemente uso di valuta e corso inferiore alla  pari,  o
con aggio rispetto alla lira  non  superiore  al  50  per  cento,  si
applicano le riduzioni del comma seguente. 
 
    c) Nei paesi a valuta deprezzata rispetto alla lira, (esclusa  la
Turchia pel quale Stato il trattamento di missione e' quello  di  cui
alla lettera a) o con un aggio rispetto alla lira non superiore al 50
per cento, le diarie base suindicate sono diminuite di: 
 
    L. 10 oro per il personale dal 1° all'8° grado; 
 
    L. 8 oro per il personale del 9° grado; 
 
    L. 5 oro per il personale dal 10° al 13° grado e per i subalterni
civili e sottufficiali; 
 
    L. 5 oro per i caporali e soldati. 
 
    d) Agli  effetti  dei  precedenti  comma  il  corso  dell'oro  e'
ragguagliato, per la liquidazione dell'indennita' relativa a  ciascun
mese, alla media dei  corsi  del  mese  precedente  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale del Regno. 
                                                        (3) (4) ((6)) 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il Decreto Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 540 ha disposto  (con
l'art.  1,  comma  1)  che  "E'  soppresso  l'aumento  corrispondente
all'aggio l'oro sull'oro per le indennita' giornaliere  previste  per
le missioni all'estero dall'art. 1 del R. decreto 3 giugno  1926,  n.
911". 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 860 ha disposto (con l'art. 1, comma 1)
che "Per il periodo dal 9 settembre  1943  al  giorno  precedente  (2
ottobre  1945)  la  data   di   entrata   in   vigore   del   decreto
luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 540, le indennita' giornaliere  di
cui all'art. 1 del regio decreto 3 giugno 1926,  n.  941,  maggiorate
dell'aggio  sull'oro  di  6,207,  sono   aumentate   delle   seguenti
percentuali: 
  15% Cina, Svizzera, Portogallo, Svezia, Danimarca; 
  30% Turchia, Germania, Austria; 
  40% Russia, Bulgaria, Ungheria, Belgio, Olanda, Jugoslavia, Grecia,
Cecoslovacchia, Francia, Norvegia, Polonia, Romania; 
  45%  Inghilterra,  Stati   Uniti   d'America,   Messico,   Canada',
Repubbliche Sud-Americane, Egitto, Spagna, Tangeri, Algeria,  Marocco
spagnolo. 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla
L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto  (con  l'art.  39-vicessemel,
comma 39) che "L'articolo 1 del regio decreto 3 giugno 1926, n.  941,
gli articoli 1, primo comma, lettera b), e 3  della  legge  8  luglio
1961, n. 642, e l'articolo 4, comma 1, lettera  a),  della  legge  27
dicembre 1973, n. 838, si interpretano nel senso  che  i  trattamenti
economici ivi previsti hanno natura accessoria  e  sono  erogati  per
compensare  disagi  e  rischi  collegati  all'impiego,  obblighi   di
reperibilita'  e  disponibilita'  ad  orari  disagevoli,  nonche'  in
sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario".