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REGIO DECRETO-LEGGE 15 aprile 1926, n. 765

Provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei luoghi di cura, di soggiorno o di turismo. (026U0765)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/05/1926
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 1 luglio 1926, n. 1380 (in G.U. 21/08/1926, n. 194).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  30-5-1926 al: 24-3-1934
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere organicamente all'ordinamento amministrativo e tributario dei luoghi di cura, di soggiorno o di turismo al fine di assicurarne la tutela e di promuoverne lo sviluppo;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



I Comuni, le borgate o frazioni e i gruppi di Comuni contermini o di loro frazioni, ai quali conferisce importanza essenziale nell'economia locale il concorso di forestieri in tutte od in alcune stagioni dell'anno a scopo di cura, di soggiorno o di svago, sono considerati, agli effetti del presente decreto, come stazioni di cura, di soggiorno o di turismo.