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REGIO DECRETO-LEGGE 3 aprile 1926, n. 757

Elettrificazione di ferrovie in regime di concessione all'industria privata e di tranvie extraurbane. (026U0757)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/05/1926
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 25 giugno 1926, n. 1262 (in G.U. 28/07/1926, n. 173).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  12-5-1926 al: 21-12-2008
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di chiarire e delimitare la portata di talune disposizioni del R. decreto 23 maggio 1924, n. 998, concernente provvedimenti per l'elettrificazione delle ferrovie in regime di concessione e delle tranvie extraurbane, convertite nella legge 17 aprile 1925, n. 473, allo scopo di portare a compimento importanti pratiche di elettrificazione che non consentono ritardo;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La sovvenzione per la elettrificazione di ferrovie concesse e di tranvie extraurbane a vapore di cui al R. decreto 23 maggio 1924, n. 998, verrà determinata in base ad un piano finanziario nel quale sarà tenuto conto anche degli interessi sulla spesa di acquisto e delle quote di rinnovamento del materiale rotabile e di esercizio, nonché delle previsioni di esercizio relative alle economie e ai maggiori introiti che potranno essere conseguiti in dipendenza della elettrificazione.

Una quota della sovvenzione così determinata potrà essere attribuita all'esercizio, a garanzia anche degli accantonamenti prescritti per il rinnovo dei materiali.