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REGIO DECRETO-LEGGE 24 gennaio 1926, n. 228

Avanzamento normale del personale appartenente alle legioni libiche permanenti della M. V. S. N. (026U0228)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/1926
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 25 novembre 1926, n. 2489 (in G.U. 08/07/1927, n.156).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  2-3-1926 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito e successive modificazioni;
Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge, approvato con Nostro decreto 31 luglio 1907, n. 625, e successive modificazioni;
Visto il Nostro decreto-legge 1° maggio 1924, n. 1166, convertito nella legge 24 dicembre 1925, n. 2301, riguardante la costituzione, il funzionamento ed il trattamento delle due legioni libiche permanenti di M. V. S. N. della Tripolitania e della Cirenaica;
Visto il Nostro decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3111, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, relativo agli obblighi di servizio militare per gli appartenenti alla M. V. S. N. dislocata nelle Colonie;
Riconosciuta l'opportunità di stabilire le modalità per l'avanzamento normale degli ufficiali, dei graduati e militi di truppa delle legioni libiche permanenti della Tripolitania e Cirenaica, giusta l'art. 12 del R. decreto-legge citato n. 1166;
Sentito il Consiglio supremo coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per la guerra e per la marina, e coi Ministri per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'ufficiale della Milizia libica permanente, all'atto del conseguimento di una promozione nei ruoli del Regio esercito, può conseguire normalmente la promozione, nella Milizia, al grado superiore - corrispondente al nuovo grado conseguito nel Regio esercito - a meno che egli non rivesta già nella Milizia tale grado superiore.