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REGIO DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1926, n. 196

Coordinamento dei servizi di commissariato delle forze armate dello Stato. (026U0196)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/02/1926
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 25 giugno 1926, n. 1262 (in G.U. 28/07/1926, n.173).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  15-2-1926 al: 21-12-2008
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;
Considerata l'opportunità di utilizzare l'organizzazione logistica amministrativa delle forze armate dello Stato nel comune interesse delle forze medesime e di unificare i criteri economici e tecnici da osservarsi per le provviste dei generi occorrenti ai servizi di vettovagliamento, vestiario, equipaggiamento, giacitura ed affini;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Primo Ministro Capo del Governo e Ministro Segretario di Stato per la guerra, la marina e l'aeronautica, di concerto coi Ministri per le finanze, per l'interno, per la giustizia, per l'economia nazionale e per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Gli acquisti dei vari generi di impiego comune, per il vettovagliamento, il vestiario, l'equipaggiamento, la giacitura, il riscaldamento ed i vari servizi affini delle forte armate dello Stato (Esercito, Marina, Aeronautica, Guardia di finanza, Capitanerie di porto, Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, agenti carcerari, Corpo delle foreste ed altri corpi analoghi) sono effettuati, per tutte le Amministrazioni, da quella per la quale il consumo dei singoli generi ascende a quantità più considerevoli.

Una Commissione di acquisti, costituita presso il Ministero della guerra, e composta di rappresentanti delle varie forze armate, e di un rappresentante del Ministero delle finanze, determina annualmente, o a periodi più brevi, la qualità dei generi, la quantità complessiva, il relativo frazionamento in rate per la consegna, i luoghi in cui la consegna stessa deve essere effettuata e distribuita.

La nomina dei componenti la Commissione è fatta per decreto Reale, su proposta dei Ministri interessati.