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REGIO DECRETO-LEGGE 4 febbraio 1926, n. 119

Disposizioni sul Consiglio superiore della pubblica istruzione ed altri provvedimenti sulla istruzione superiore. (026U0119)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/02/1926
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 1926, n. 2230 (in G.U. 13/01/1927, n. 9).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  8-2-1926 al: 12-1-1927
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il Nostro decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e le sue successive modificazioni;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per le finanze, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



I membri del Consiglio superiore della pubblica istruzione restano in ufficio per quattro anni, ma al compimento del primo biennio dieci di essi scadono per sorteggio.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza di almeno 13 consiglieri.

Nulla è innovato alle altre disposizioni vigenti circa il Consiglio superiore predetto.