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REGIO DECRETO-LEGGE 10 gennaio 1926, n. 46

Disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato. (026U0046)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1926
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 24 maggio 1926, n. 898 (in G.U. 07/06/1926, n. 130).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/03/1926)
Testo in vigore dal: 9-3-1926
aggiornamenti all'articolo
                        VITTORIO EMANUELE III 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il Regio decreto 11 novembre  1923,  n.  2395,  e  successive
modificazioni; 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, ad interim
per la Guerra, la Marina e l'Aeronautica e del Ministro Segretario di
Stato per le finanze; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Al personale in servizio di prova, provvisto  di  assegno  mensile,
sono concesse le indennita' temporanee mensili nella misura e con  le
norme stabilite per il personale di ruolo. 
 
  Il secondo comma dell'articolo 7  del  Regio  decreto  30  dicembre
1923, n. 3084, e' sostituito dal seguente con effetto dal  1°  luglio
1925: 
 
  «Il personale in prova, proveniente  da  altri  ruoli,  di  cui  al
secondo comma dell'articolo 17 del citato  Regio  decreto,  conserva,
durante il  periodo  di  prova,  lo  stipendio  di  cui  all'articolo
medesimo, le indennita' temporanee mensili, nonche' il supplemento di
servizio attivo. Se pero' il grado gia'  ricoperto  sia  superiore  a
quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento  di  servizio
attivo inerente al grado iniziale medesimo». 
                                                                ((1)) 
 
    
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il Regio Decreto 25 febbraio 1926, n. 341 ha disposto  (con  l'art.
1, comma 1) che "Sono estese al personale della Corte  dei  conti  le
disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3, 4  (primo,  secondo  e
terzo comma), 5, 6 (secondo, terzo e quarto comma), 13 e  19  (ultimo
comma) del Nostro decreto 10 gennaio 1926, n. 46".