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REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1926, n. 36

Variazioni ed aggiunte ai Regi decreti-legge 25 settembre 1924, n. 1460, e 14 giugno 1925, n. 884, riflettenti il personale ed i servizi telefonici. (026U0036)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/02/1926
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 24 maggio 1926, n. 898 (in G.U. 07/06/1926, n. 130).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/12/1931)
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Testo in vigore dal: 6-2-1926
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto  il  R.  decreto-legge  del  25  settembre  1924,  n.   1460,
convertito in legge il 10 dicembre 1925, n. 2210; 
 
  Visto il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 431; 
 
  Visto il R. decreto-legge del 14 giugno 1925, n. 884; 
 
  Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato  con  R.
decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
comunicazioni, di concerto con quello per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Alle  disposizioni  degli  articoli  2,  5,  9,  10  e  16  del  R.
decreto-legge 14 giugno 1925, n.  884,  sono  apportate  le  seguenti
variazioni ed aggiunte: 
 
  Art. 2. - E' data facolta' all'azienda di accordare in  concessione
alle Societa' telefoniche di zona mediante convenzioni aggiuntive  da
stipularsi di concerto col Ministro per le finanze, linee  colleganti
direttamente tra loro capoluoghi di Provincia, per la  stessa  durata
ed alle condizioni fissate per le concessioni principali. 
 
  Per le linee sopradette e per quelle gia' concesse pure  colleganti
direttamente fra loro capoluoghi di Provincia, saranno stabilite  con
decreto del Ministro per le comunicazioni le modalita' per  una  equa
ripartizione del traffico quando coesistano linee statali e sociali. 
 
  Art. 5. - Al Consiglio d'amministrazione  interviene  il  direttore
tecnico  dell'azienda  con  voto  deliberativo,   quando   siano   in
trattazione affari telefonici. 
 
  Art. 9. - Il personale dell'azienda, trascorso l'anno  di  comando,
e' assunto con contratto a termine: 
 
    a) non superiore a dieci  anni  per  quello  direttivo,  tecnico,
amministrativo contabile e di ordine, da retribuirsi a stipendio; 
 
    b)  non  superiore  a  cinque  anni  per   quello   operaio,   di
commutazione e subalterno, da retribuirsi a paga giornaliera. 
 
  Gli schemi  di  contratto  saranno  stabiliti  di  concerto  fra  i
Ministri per le comunicazioni e per le finanze. 
 
  Art. 10. - Il personale a  stipendio  sara'  assicurato  presso  un
istituto da scegliersi dall'azienda. 
 
  Art. 16. - Al reparto 2° della Direzione dei servizi e' aggiunto un
ufficio per gli esperimenti, collaudi e vigilanza presso le  Societa'
appaltatrici dei lavori straordinari di  ampliamento  in  cavi  della
rete nazionale. 
 
  L'attuale ufficio 1° del predetto reparto rimane  incaricato  degli
esperimenti, collaudi e vigilanza  dei  lavori  per  l'ampliamento  e
manutenzione delle reti aeree e degli uffici telefonici interurbani. 
 
  E' posto alla diretta dipendenza dell'ufficio stesso  il  personale
addetto al disegno.