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REGIO DECRETO-LEGGE 10 gennaio 1926, n. 17

Restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento. (026U0017)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/01/1926
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 24 maggio 1926, n. 898 (in G.U. 07/06/1926, n. 130).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  30-1-1926 al: 6-5-1927
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per l'interno; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le famiglie della provincia di Trento che portano un cognome originario italiano o latino tradotto in altre lingue o deformato con grafia straniera, o con l'aggiunta di suffisso straniero, riassumeranno il cognome originario nelle forme originarie.

Saranno egualmente ricondotti alla forma italiana i cognomi di origine toponomastica, derivanti da luoghi, i cui nomi erano stati tradotti in altra lingua, o deformati con grafia straniera, e altresì i predicati nobiliari tradotti o ridotti in forma straniera.

La restituzione in forma italiana sarà pronunciata con decreto del Prefetto della Provincia, che sarà notificato agli interessati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno ed annotato nei registri dello stato civile.

Chiunque, dopo la restituzione avvenuta, fa uso del nome o del predicato nobiliare nella forma straniera, è punito con la multa da L. 500 a L. 5000.