stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 7 gennaio 1926, n. 13

Norme per la liquidazione e la concessione dei supplementi di congrua al clero. (026U0013)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/01/1926
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 24 maggio 1926, n. 898 (in G.U. 07/06/1926, n. 130).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  30-1-1926 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduti i decreti Reali 2 ottobre 1921, n. 1409, e 2 luglio 1922, n. 910:
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il Regio assenso alla erezione di benefici contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di congrua deve essere preceduto dal parere dell' Amministrazione del fondo per il culto sulla congruità della dotazione.

Nel caso di riconoscimento civile avvenuto anteriormente alla pubblicazione della presente disposizione è dovuto l'assegno supplementare, quando il reddito del beneficio non raggiunga il limite della congrua, anche se l'obbligo non sia stato imposto dal relativo decreto di Regio assenso, restando così modificata la disposizione contenuta nell'art. 35 del regolamento approvato col R. decreto 25 agosto 1899, n. 350.