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REGIO DECRETO 31 dicembre 1925, n. 2398

Modifiche al regolamento sullo stato giuridico e il trattamento economico dei salariati statali. (025U2398)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/02/1926 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  2-2-1926 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato;
Visto il Regolamento approvato con Regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La lettera a) dell'art. 10 del regolamento approvato col R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262 (1), è sostituita dalla seguente:

«a) ai salariati di qualsiasi categoria, in tutti i giorni, anche festivi, in cui ad essi compete la paga o retribuzione, intera o ridotta, o il sussidio d'infermità, di cui agli articoli 49 o 50 e 51 del testo unico o i trattamenti di assistenza di cui al secondo comma dell'art. 107.»

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(1) Il regolamento per l'applicazione del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, sullo stato giuridico e il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, approvato col Regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, viene, per brevità, indicato nei successivi articoli del presente decreto, con la locuzione a regolamento».