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REGIO DECRETO-LEGGE 9 novembre 1925, n. 2080

Agevolazioni fiscali per gli autocarri dichiarati ausiliari militari. (025U2080)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/12/1925
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n. 102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  18-12-1925 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il Regio decreto emanato in virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con legge 3 dicembre 1922, n. 1601, in data 30 novembre 1923, n. 3283, con cui è stato approvato il testo di legge sulle tasse ciclistiche ed automobilistiche;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È concessa l'esenzione dalla tassa di circolazione interna agli autocari ed omnibus-automobili su telai d'autocarri che siano dichiarati dalle competenti autorità ausiliari militari e che siano costruiti dopo l'entrata in vigore del presente decreto.