stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1925, n. 2050

Modificazioni al decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, e successive modificazioni, sull'assicurazione obbligatoria contro gl'infortuni sul lavoro in agricoltura. (025U2050)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/12/1925
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n. 102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  17-12-1925 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, modificato con la legge 24 marzo 1921, n. 297, e con il R. decreto 11 febbraio 1923, n. 432, convertito in legge con la legge predetta;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Agli articoli 4, 5, 6 e 9 del decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, modificato con il R. decreto-legge 11 febbraio 1923, n. 432, convertiti in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473, sono sostituiti i seguenti:

«Art. 4. - Il territorio del Regno è ripartito in compartimenti di assicurazione, la circoscrizione dei quali, comprendente una o più Provincie, è determinata con Regio decreto promosso dal Ministro per l'economia nazionale.

«Nella circoscrizione di un compartimento l'assicurazione è esercitata da un solo istituto assicuratore il quale, di regola, non potrà operare in altri compartimenti».

«Art. 5. - Sono ammessi all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura gli istituti assicuratori, escluse le società o imprese private di assicurazione, già autorizzati all'esercizio dell'assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro ai sensi della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, nonché le casse mutue fra le aziende agricole e forestali.

«L'esercizio dell'assicurazione agli effetti del presente decreto è concesso con Regio decreto promosso dal Ministro per l'economia nazionale nei limiti e con le condizioni che saranno stabilite dal regolamento.

«In caso di gravi irregolarità di funzionamento o di amministrazione, e per gli altri motivi che saranno stabiliti dal regolamento, può essere revocata agli istituti assicuratori l'autorizzazione all'esercizio mediante Regio decreto promosso dal Ministro per l'economia nazionale, sentito il Consiglio di Stato. Con lo stesso Regio decreto saranno stabilite le norme per il passaggio della gestione ad altro istituto assicuratore.

«Tanto il provvedimento di concessione che quello di revoca sono definitivi, e contro di essi non è ammesso alcun ricorso».

«Art. 6. - Gli istituti autorizzati a norma del precedente articolo devono tenere per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura e per il compartimento, compreso nella zona a ciascuno di essi assegnata, una gestione completamente separata e distinta da quelle per l'assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, e per ogni altro ramo da essi eventualmente esercitato».

«Art. 9. - Il regolamento stabilirà quale parte del contributo annuale debba essere accantonato per la costituzione di un fondo di riserva, in aumento del quale saranno portati anche gli avanzi di esercizio, fino a che esso non abbia raggiunto un ammontare uguale alla somma corrispondente alla metà di un fabbisogno annuo.

«Raggiunto tale ammontare, il contributo di assicurazione sarà ridotto al limite del necessario all'esercizio annuale.

«Il fondo di riserva deve essere investito almeno per una metà in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

«Il rimanente potrà essere impiegato in operazioni di mutui ipotecari ai sensi dei capi IV e X del testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario, approvato con R. decreto 9 aprile 1922, n. 932».