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REGIO DECRETO 15 ottobre 1925, n. 1860

Modificazioni al regolamento per il concorso di ammissione in magistratura contenuto nel R. decreto 19 luglio 1924, n. 1218. (025U1860)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/11/1925 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/10/2021)
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Testo in vigore dal: 7-11-1925
al: 2-12-1997
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 105 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786; 
 
  Visto  il  R.  decreto  19  luglio  1924,   n.   1218,   contenente
disposizioni per l'ammissione nella magistratura; 
 
  Ritenuta  la  necessita'  di  modificare  talune   norme   relative
all'ammissione medesima; 
 
  Sentito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Guardasigilli,  Ministro  Segretario  di
Stato per la giustizia e gli affari di culto; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
  Il concorso ai posti di uditore giudiziario e' ordinato con decreto
Ministeriale, e inserito nella Gazzetta Ufficiale  del  Regno  e  nel
Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia e degli affari  di
culto ed affisso nelle sale d'ingresso delle Corti e dei Tribunali  e
nell'albo di ciascuna universita' del Regno. 
 
  Il decreto determina il numero dei posti per i quali e' bandito  il
concorso e il tempo utile  per  la  presentazione  della  domanda  di
ammissione, indicando il giorno in cui  avranno  principio  le  prove
d'esame.