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REGIO DECRETO-LEGGE 17 settembre 1925, n. 1819

Costituzione delle Commissioni inquirenti per i sinistri e naufragi marittimi. (025U1819)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/11/1925
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n. 102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  18-11-1925 al: 15-12-2009
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Art. 1




Se una nave abbia fatto naufragio o sia stata abbandonata dal capitano o dall'equipaggio o comunque siasi perduta, si procede a formale inchiesta sulle cause e sulle responsabilità del sinistro.

All'inchiesta potrà pure procedersi d'ufficio o su istanza degli assicuratori o di altri interessati, anche nel caso di sinistro da cui siano derivati ferite o morte di persone o danni alla nave e al carico, separatamente o congiuntamente, purché si abbia il fondato sospetto che il fatto sia avvenuto per dolo o colpa del capitano o delle persone dell'equipaggio o di altra persona imbarcata.

Deve in ogni caso l'autorità marittima locale o quella del luogo di primo approdo della nave o dei naufraghi nel Regno procedere immediatamente a indagini sommarie sulle circostanze, cause e responsabilità del sinistro, e disporre affinchè sia impedita la dispersione o l'alterazione delle cose e degli elementi utili per ulteriori accertamenti.

Nei luoghi dove non abbia sede un'autorità marittima alle prime indagini ed ai provvedimenti conservativi più urgenti provvederà l'autorità doganale, dandone immediato avviso all'autorità marittima più vicina.

Alle indagini ed ai provvedimenti di cui al primo comma, del presente articolo procederanno all'estero le Regie autorità consolari, compresi gli agenti consolari.