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REGIO DECRETO-LEGGE 17 settembre 1925, n. 1749

Concessione di esenzioni fiscali alla società assuntrice della linea aerea commerciale Torino-Trieste. (025U1749)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/10/1925
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n. 102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  19-10-1925 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1691, che approva la Convenzione stipulata, addì 3 aprile 1925, fra il Vice commissario per l'aeronautica, a nome dello Stato, ed i legali rappresentanti della «Società Italiana Servizi Aerei» di Trieste, per l'impianto e l'esercizio di una linea aerea commerciale fra Torino e Trieste;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'aeronautica, Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, e ad interim per la guerra e per la marina, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Sono concesse alla «Società Italiana Servizi Aerei» di Trieste, assuntrice della linea aerea commerciale Torino-Trieste, via Pavia-Venezia, le seguenti esenzioni ed agevolezze fiscali:

a) i carburanti ed i lubrificanti consumati nell'esercizio della linea predetta, e limitatamente al percorso Venezia-Trieste, sono esenti dai dazi doganali, dai dazi di consumo e dai diritti di vendita in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati per l'esercizio di detta linea aerea, sul cennato percorso:

b) la Convenzione, stipulata, addì 3 aprile 1925, fra il Vice commissario per l'aeronautica, a nome dello Stato, ed i legali rappresentanti della «Società Italiana Servizi Aerei» ed inerente all'impianto ed all'esercizio della cennata, aerea, è esente da bollo e dai diritti di segreteria. Di eguale esenzione godono tutti gli atti inerenti e conseguenti alla Convenzione predetta, ivi compresi i contratti di appalto e di fornitura, nonché gli atti comprovanti i successivi aumenti di capitale della Società. La tassa di registro sarà applicata, in tutti i casi suddetti, nella misura fissa minima.